COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Buguggiate Camp. 2^ Cat. Gir. P Gara del 02/04/2006 tra CONCAGNESE – BUGUGGIATE C.U. n.32 del Comitato di VARESE 06/04/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Buguggiate Camp. 2^ Cat. Gir. P Gara del 02/04/2006 tra CONCAGNESE - BUGUGGIATE C.U. n.32 del Comitato di VARESE 06/04/2006 La società BUGUGGIATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Alessio MAZZUCCHI sino al 06/08/2006, perché espulso dal campo con fare minaccioso spintonava l’arbitro proferendogli frasi offensive. La reclamante lamenta che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto ai fatti concretamente posti in essere dal calciatore sanzionato. Chiede di conseguenza una congrua riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova e sentito a chiarimenti il direttore di gara, si evince che il calciatore MAZZUCCHI alla notifica dell’espulsione si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso proferendogli frasi offensive, ma non lo spintonava limitandosi a poggiargli una mano sul petto. In considerazione di quanto appena evidenziato e tenuto conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione appare del tutto congruo e meritevole di graduare la sanzione del GS. Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Alessio MAZZUCCHI a tutto il 21/06/2006 Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa se versata.
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