COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ATHENA SOMMA Camp. Calcio Femminile Serie D Gir. A Gara del 12/04/2006 tra TURBIGO/ATHENA SOMMA C.U. n.41 del CRL datato 21/04/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ATHENA SOMMA Camp. Calcio Femminile Serie D Gir. A Gara del 12/04/2006 tra TURBIGO/ATHENA SOMMA C.U. n.41 del CRL datato 21/04/2006 La società ATHENA SOMMA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto: l’ammenda di Euro 34,00 per frasi offensive dei propri dirigenti rivolte alle calciatrici avversarie a fine gara. L’inibizione del sig. Stefano CHIEMENTI e Angelo RE sino al 17/05/2006 per essersi rivolti al direttore di gara con frasi offensive e irriguardose. L’inibizione del sig. Giuseppe MELONE sino al 14/06/2006 per comportamento gravemente offensivo verso l’arbitro a fine gara lamentando che i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa da quanto indicato dal direttore di gara e che tutte le sanzioni sarebbero eccessive rispetto a quanto verificatosi. Chiede che le sanzioni siano eliminate o perlomeno graduate. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: preliminarmente si evidenzia che il reclamo in questione è inammissibile art.41, comma 3, lettera B, del CGS, per le inibizioni disposte a carico dei sigg. CHIEMENTI, RE e per l’ammenda disposta a carico della società. Esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evidenzia che il sig. MELONE al termine della gara si è rivolto al direttore di gara in maniera irriguardosa e tenendo un comportamento gravemente offensivo. Secondo gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, di conseguenza, appare del tutto congrua e meritevole di conferma la decisione assunta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo per quanto riguarda l’ammenda di Euro 34,00, l’inibizione del sig. Stefano CHIEMENTI a Angelo RE. RIGETTA per il resto l’impugnata delibera, disponendo l’addebito della relativa tassa.
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