COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. TRADATE Camp. Jun. Reg.. Gir. A Gara del 22/04/2006 tra VERBANO/TRADATE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. TRADATE Camp. Jun. Reg.. Gir. A Gara del 22/04/2006 tra VERBANO/TRADATE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società F.C. TRADATE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società F.C. VERBANO CALCIO avrebbe fatto partecipare il calciatore GIORGIO SIGURTA’ in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società VERBANO CALCIO non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.41 datato 21/04/2006 del CRL il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società F.C. VERBANO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società F.C. VERBANO CALCIO l’ammenda di euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore GIORGIO SIGURTA’ per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 05/06/2006 il dirigente accompagnatore sig. Giovanni PRIORE della società F.C. VERBANO CALCIO Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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