COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio di Stefano FINAZZI – Società ASD Meda 05 Campionato 3^ Cat. Girone A Gara tra ASD Meda05 – Taccona del 19/03/2006 C.U. n.29 del Comitato Provinciale di Monza datato 23/03/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio di Stefano FINAZZI – Società ASD Meda 05 Campionato 3^ Cat. Girone A Gara tra ASD Meda05 – Taccona del 19/03/2006 C.U. n.29 del Comitato Provinciale di Monza datato 23/03/2006 Il sig. STEFANO FINAZZi ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che lo ha squalificato sino al 19/03/2011, con proposta al Presidente Federale per la dichiarazione di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, chiedendo una riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e sentito il sig. STEFANO FINAZZI rileva: il reclamo proposto dal sig. FINAZZI non può trovare accoglimento. Infatti, l’arbitro, sentito da Questa Commissione a chiarimenti, non solo ha pienamente confermato quanto descritto nel rapporto di gara (violenta testata volontaria del FINAZZI all’altezza della bocca, caduta a terra, impatto della testa con il suolo, copiosa perdita di sangue alla bocca, immediato trasporto all’ospedale di Desio con l’ambulanza), ma ha anche esibito documentazione medica attestante la gravità delle lesioni da lui subite (trauma cranico – facciale, ferita al labbro inferiore, trauma dentale con frattura della radice, con necessità di sottoporsi ad intervento). L’estrema violenza del gesto posto in essere dal FINAZZI e la gravità delle lesioni subite dall’arbitro giustificano la squalifica comminata al calciatore dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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