COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ATLETICO PARATICO Camp. 3^ Cat. Gir. d Gara del 06/04/2006 tra Verolavecchia/Atletico Paratico C.U. n.33 del Comitato di BRESCIA datato 13/04/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ATLETICO PARATICO Camp. 3^ Cat. Gir. d Gara del 06/04/2006 tra Verolavecchia/Atletico Paratico C.U. n.33 del Comitato di BRESCIA datato 13/04/2006 La società ATLETICO PARATICO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore SIMONE MARTINELLI per 5 GARE, lamentando che il comportamento scorretto tenuto dal predetto calciatore sarebbe stato causato anche per colpa di un atteggiamento provocatorio assunto dal direttore di gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: innanzitutto che la stessa società reclamante riconosce la veridicità dei fatti contestati al MARTINELLI e posti dal GS a fondamento della decisione reclamata. Rileva, inoltre, che un eventuale ( e non dimostrato) atteggiamento provocatorio dell’arbitro non costituirebbe, in ogni caso, una giustificazione alla condotta scorretta tenuta dal MARTINELLI. Rileva, infine, che la squalifica comminata dal GS appare congrua e proporzionata alla condotta posta in essere dal MARTINELLI Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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