COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C.O. LOGRATO Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara del 23/04/2006 tra VIllaclarense/Lograto

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C.O. LOGRATO Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara del 23/04/2006 tra VIllaclarense/Lograto La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.C.O. LOGRATO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società VILLACLARENSE avrebbe fatto partecipare il calciatore SERGIO TOMASONI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società VILLACLARENSE non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.34 datato 20/04/2006 del Comitato di BRESCIA il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società VILLACLARENSE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società VILLACLARENSE l’ammenda di euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore SERGIO TOMASONI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 05/06/2006 il dirigente accompagnatore sig. ATTILIO STREPPARAVA della società VILLACLARENSE Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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