COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 11/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. SERLE Camp. 2^ Cat. Gir. B Gara del 23/04/2006 tra SERLE/CALCIO BOTTICINO C.U. n.35 del Comitato di BRESCIA datato 28/04/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 11/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. SERLE Camp. 2^ Cat. Gir. B Gara del 23/04/2006 tra SERLE/CALCIO BOTTICINO C.U. n.35 del Comitato di BRESCIA datato 28/04/2006 La società SERLE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico Angelo CHIARINI sino al 05/06/2006; i calciatori Thomas BOIFAVA per 4 GARE e Cristian BORGHETTI per 2 GARE, lamentando che i fatti ascritti al tecnico non corrisponderebbero alla realtà e si sarebbero svolti diversamente da quanto dedotto nel referto arbitrale; che i fatti contestati al BOIFAVA sarebbero molto meno gravi di quanto indicato dal direttore di gara; che il calciatore BORGHETTI sarebbe stato espulso dopo un piccolo diverbio con un calciatore avversario. Chiede di conseguenza, la cancellazione o una congrua riduzione delle sanzioni. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria a privilegiata di prova si evince che il tecnico CHIARINI a fine gara ha avvicinato il direttore di gara apostrofandolo in maniera irriguardosa ed offensiva. Dopo che l’arbitro era entrato nel suo spogliatoio ha, altresì, tentato di entrare mentre l’arbitro controllava i documenti. Per quanto concerne il BOIFAVA si rileva che a seguito dell’espulsione di un suo compagno di squadra si è scagliato contro il direttore di gara spingendolo sul petto con le braccia facendolo arretrare di 3-4 metri. In merito al reclamo proposto avverso la squalifica disposta a carico del calciatore BORGHETTI se ne rileva l’inammissibilità ai sensi dell’art.41 comma 3 lett. A Tenuto conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione ed esaminate puntualmente le condotte, così come ricostruite negli atti ufficiali, si ritiene del tutto congrua e meritevole di conferma la squalifica disposta in prime cure a carico del tecnico Angelo CHIARINI. A riguardo del reclamo proposto per la squalifica irrogata al calciatore BOIFAVA si rileva invece che il giudizio di prima istanza è stato sin troppo benevolo in considerazione della condotta posta in essere e che il reclamo appare temerario. Ai sensi dell’art. 32 lett.A si ritiene, pertanto, doveroso aggravare la squalifica per uniformarla agli abituali criteri di valutazione della presente commissione. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA l’INAMMISSIBILITA’ del reclamo proposto per la squalifica a Cristian BORGHETTI art.41 comma 3 lett. A RIGETTA il reclamo proposto per la squalifica del tecnico Angelo CHIARINI e dispone la squalifica del calciatore Thomas BOIFAVA, art.32 lett. A del CGS sino al 28/06/2006, dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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