COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 11/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. SIRTORESE Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 18/04/2006 tra SIRTORESE/CORNATESE C.U. n.39 del Comitato di LECCO datato 27/04/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 11/05/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. SIRTORESE Camp. Jun. Prov. Gir. B
Gara del 18/04/2006 tra SIRTORESE/CORNATESE
C.U. n.39 del Comitato di LECCO datato 27/04/2006
La società Pol. SIRTORESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS cha ha squalificato il calciatore Luca CORZUOL sino al 31/05/2006, lamentando che la squalifica comminatagli è eccessiva in relazione alla gravità del comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento, infatti la squalifica comminata dal GS è congrua in relazione alla gravità del comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara. Pertanto, detta squalifica merita pienamente di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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