COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 11/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. QUADRIFOGLIO Camp. Jun. Prov. Gir. B – Gara del 22/04/2006 tra MORBEGNO CALCIO/QUADRIFOGLIO C.U. n.37 del Comitato di SONDRIO datato 27/04/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 11/05/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. QUADRIFOGLIO Camp. Jun. Prov. Gir. B - Gara del 22/04/2006 tra MORBEGNO CALCIO/QUADRIFOGLIO
C.U. n.37 del Comitato di SONDRIO datato 27/04/2006
La società QUADRIFOGLIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS cha le ha comminato la perdita della gara e la penalizzazione di UN punto in classifica, osservando che il GS non ha ritenuto giustificato da forza maggiore il ritardo con il quale i calciatori si sono presentati sul campo di gioco.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, rileva: la A.C. QUADRIFOGLIO ha allegato al reclamo dichiarazione della sezione della polizia stradale di Sondrio che da atto che il 22/04/2006 la S.S. 38 dello Stelvio è stata chiusa in entrambi i sensi in località Ponte Tartano (5 chilometri prima di Morbegno) dalle ore 15,30 alle ore 17,30 a causa si un incidente con rallentamento del traffico sino alle ore 19,00.
Nel caso in esame deve quindi ritenersi sussistente la causa di forza maggiore in relazione al ritardo con il quale i calciatori si sono presentati sul campo di gioco. Appare opportuno precisare che l’incidente né e stato causato, né ha visto coinvolti l’automezzo che trasportava i calciatori.
Tanto premesso e ritenuto in accoglimento del reclamo proposto;
in riforma della decisione impugnata, ritenuta la causa di forza maggiore, dispone la ripetizione della gara a cura del Comitato di SONDRIO.
Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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