COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 11/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società CUASSESE CALCIO Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 29/03/2006 tra CUASSESE/PRO CITTIGLIO C.U. n.33 del Comitato di VARESE datato 13/04/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 11/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società CUASSESE CALCIO Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 29/03/2006 tra CUASSESE/PRO CITTIGLIO C.U. n.33 del Comitato di VARESE datato 13/04/2006 La società CUASSESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS cha ha squalificato il calciatore Elvis MUCA sino al 25/06/2006, lamentando che la squalifica era eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, sentita la reclamante e telefonicamente l’arbitro a chiarimenti, osserva che il comportamento del calciatore sanzionato deve essere valutato con minor rigore in quanto, il direttore di gara ha precisato che il MUCA non ha colpito con calci il calciatore avversario a terra ma gli ha semplicemente appoggiato una scarpa all’altezza del collo. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Elvis MUCA a tutto il 29/05/2006. Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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