COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 18/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.P.B. COMASINA Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 30/04/2006 tra Bovisa 84/U.S.P.B. Comasina

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 18/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.P.B. COMASINA Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 30/04/2006 tra Bovisa 84/U.S.P.B. Comasina La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Soc. U.S.P.B. COMASINA 1969; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n.171/A della FIGC del 22/02/2006 e trascritto sul C.U. n.37 del 23/03/2006 del Comitato Regionale Lombardo, i reclamo alla Commissione Disciplinare a norma dell’art.42 comma 3 del CGS devono pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del 2° gg. successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 11/05/2006 e che la squalifica del calciatore è stata pubblicata sul C.U. n.38 del 05/05/2006. PQM dichiara il reclamo proposto dalla società U.S.P.B. COMASINA 1969 INAMMISSIBILE e dispone l’addebito della relativa tassa.
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