COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 25/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. ANDRATE Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 17/04/2006 tra ANDRATE/PONTECHIASSO C.U. n.36 del Comitato di COMO datato 28/04/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 25/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. ANDRATE Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 17/04/2006 tra ANDRATE/PONTECHIASSO C.U. n.36 del Comitato di COMO datato 28/04/2006 La società A.S. ANDRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: Francesco JACONIS sino al 18/12/2006 e Davide MARINI per 6 GARE e disposto l’omologazione del risultato ottenuto sul campo, lamentando che le squalifiche comminate ai calciatori sono eccessive e che il calciatore JACONIS, non poteva aver tenuto il comportamento addebitato dal GS in quanto era stato sostituito in precedenza. La società reclamante sostiene inoltre che il risultato ottenuto sul campo non doveva essere omologato in quanto la gara era stata sospesa al 46° del 2° Tempo. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari sentita la società reclamante, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile con riferimento alla omologazione del risultato in quanto il reclamo non è stato inviato alla squadra avversaria come previsto dall’art.29 comma 5 del CGS. Il direttore di gara sentito a chiarimenti ha confermato integralmente quanto descritto nel referto arbitrale, precisando che il calciatore n.8 dell’A.S. ANDRATE, Francesco JACONIS, da lui riconosciuto lo ha insultato e minacciato verbalmente e lo ha preso al polso sinistro procurandogli dolore, mentre il calciatore Davide MARINI gli ha appoggiato le mani sul petto, minacciandolo verbalmente. La gravità del comportamento tenuto da entrambi i calciatori sopra menzionati giustifica le squalifiche disposte dal GS. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo relativo all’omologazione del risultato e RIGETTA per il resto.Dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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