COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 25/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Borghetto Cagliero Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 23/04/2006 tra Borghetto Cagliero/Nuova Lodi C.U. n.36 del Comitato di LODI datato 04/05/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 25/05/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Borghetto Cagliero Camp. 3^ Cat. Gir. B
Gara del 23/04/2006 tra Borghetto Cagliero/Nuova Lodi
C.U. n.36 del Comitato di LODI datato 04/05/2006
La società POL. BORGHETTO CAGLIERO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha
comminato la punizione sportiva della perdita della gara lamentando che il reclamo della società le era stato
trasmesso tardivamente.
La Commissione Disciplinare, rileva che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza nella regolarità dello
svolgimento delle gare anche di ufficio sulla base di documenti ufficiali, nella specie, emerge chiaramente
che la reclamante ha contravvenuto alla regola relativa all’impiego di giovani calciatori nel campionato di
3^ categoria: Il Giudice Sportivo, preso atto di quanto sopra, ha quindi deciso indipendentemente dalla tempestività
o meno del reclamo.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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