COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 25/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Borghetto Cagliero Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 23/04/2006 tra Borghetto Cagliero/Nuova Lodi C.U. n.36 del Comitato di LODI datato 04/05/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 25/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Borghetto Cagliero Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 23/04/2006 tra Borghetto Cagliero/Nuova Lodi C.U. n.36 del Comitato di LODI datato 04/05/2006 La società POL. BORGHETTO CAGLIERO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara lamentando che il reclamo della società le era stato trasmesso tardivamente. La Commissione Disciplinare, rileva che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza nella regolarità dello svolgimento delle gare anche di ufficio sulla base di documenti ufficiali, nella specie, emerge chiaramente che la reclamante ha contravvenuto alla regola relativa all’impiego di giovani calciatori nel campionato di 3^ categoria: Il Giudice Sportivo, preso atto di quanto sopra, ha quindi deciso indipendentemente dalla tempestività o meno del reclamo. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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