COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 15/09/2005 Decisione del Giudice Sportivo COPPA LOMBARDIA SECONDA CTG gara del 7/ 9/2005 CALCIO CALCINATESE – CASTEL MINCIO GIRONE 20
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 11 del 15/09/2005
Decisione del Giudice Sportivo
COPPA LOMBARDIA SECONDA CTG
gara del 7/ 9/2005 CALCIO CALCINATESE - CASTEL MINCIO GIRONE 20
La Societa’ CASTEL MINCIO non si e’ presentata per la disputa della gara a margine. Non essendo pervenuta
da parte della Societa’ stessa idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza
maggiore, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F
DELIBERA
a) Di comminare alla Societa’ CASTEL MINCIO la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-3.
b) di comminare alla Societa’ CASTEL MINCIO la sanzione dell’ammenda pari a E. 55 per Rinunzia cosi
come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione
Sportiva 2005/2006 pubblicate sul C.U. n. 1 del 01-07-2005
Dagli atti ufficiali di gara si rileva che al 38° del secondo tempo, il direttore di gara espelleva il calciatore
della società Castel Mincio, Zorzella Emanuele il quale aveva rivolto al direttore di gara ingurie, ciò a seguito
di una decisione contraria alla sua società: nello stesso istante il dirigente della citata società, signor Facchini Alfredo e l’allenatore signor Siliprandi Paride, senza essere autorizzati, entravano correndo sul terreno
di gioco ed ingiuriavano il direttore di gara sostenendo che lo stesso non avrebbe dovuto espellere il calciatore
in quanto lo stavano sostituendo. Il direttore di gara provvedeva ad allontanare entrambi e dopo due minuti,
tornata la calma riprendeva la gara. Alcuni minuti dopo il pallone usciva dalle reti di protezione perdendosi
oltre le stesse; il direttore di gara chiedeva il pallone di riserva ma il citato signor Facchini che teneva in
mano tale pallone diceva all’arbitro che non glielo avrebbe consegnato. A seguito di tale comportamento il
direttore di gara sospendeva definitivamente l’incontro, senza peraltro richiedere l’intervanto del capitano della
società al fine di reperire altro pallone per continuare il gioco. La società Brebbia è oggettivamente responsabile
del comportamento dei citati tesserati e pertanto deve essere opportunamente sanzionata: tuttavia
non può essere quindi condivisa la decisione dell’Arbitro di sospendere la gara tanto repentinamente
in quanto la stessa appare dettata più dalla volontà di prevenire fatti antisportivi ovvero dalla emozione del
momento, che da una reale ed attuale situazione di pericolo o dalla espressa volontà della squadra di non
continuare la gara.
P.Q.S.
DELIBERA
1) di disporre la ripetizione della gara a cura del C.R.L.
2) di comminare alla società Castel Mincio l’ammenda di 100,00 per responsabilità oggettiva in merito al
comportamento del proprio dirigente.
3) di squalificare il calciatore Zorzella Emanuele della società Castel Mincio per 2 gare in relazione ai fatti
sopra esposti.
4) di squalificare il tecnico Siliprandi Paride della società Castel Mincio per 1 mese, fino al 13-10-05 in relazione
ai fatti sopra esposti.
5) di inibirere il dirigenteFacchini Alfredo della società Castel Mincio per 2 mese, fino al 13-11-05 in relazione
ai fatti sopra esposti.
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