COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Pontida – Coppa Lombardia 1^ Categoria Gara del 04/09/2005 tra G.S. Pontida/Pol Gabiano

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Pontida – Coppa Lombardia 1^ Categoria Gara del 04/09/2005 tra G.S. Pontida/Pol Gabiano La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società G.S. PONTIDA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società GABIANO avrebbe fatto partecipare il calciatore ROBERTO ALBINI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto entro i termini regolamentari; Rilevato che è stata inviata copia alla controparte; Rilevato che la società POL. GABIANO non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.11 datato 16/09/2004 del CRL il calciatore risulta squalificato per una gara in Coppa Italia, visto anche il parere interpretativo della Corte Federale (C.U. n.3 del 14/07/2005) e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto, dovendo scontare la squalifica nella gara di Coppa Regionale. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società POL. GABIANO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare ala società POL. GABIANO l’ammenda di Euro 115,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore ROBERTO ALBINI per una ulteriore gara da scontare nella Coppa Italia o Coppa Regionale; d) di inibire a tutto il 22/10/2005 il dirigente accompagnatore sig. MEZZANA FELICE della società POL. GABIANO; e) si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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