COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Zognese – Coppa Lombardia 1^ Categoria Gara del 04/09/2005 tra U.S. Castelmella/U.S. Zognese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Zognese – Coppa Lombardia 1^ Categoria Gara del 04/09/2005 tra U.S. Castelmella/U.S. Zognese La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società U.S. Zognese relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società CASTELMELLA avrebbe fatto partecipare il calciatore VALERIO CERVATI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto entro i termini regolamentari; Rilevato che è stata inviata copia alla controparte; Rilevato che la società U.S. CASTELMELLA non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.16 datato 21/10/2004 del CRL il calciatore risulta squalificato per una gara in Coppa Italia, visto anche il parere interpretativo della Corte Federale (C.U. n.3 del 14/07/2005) e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto, dovendo scontare la squalifica nella gara di Coppa Regionale. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società U.S. CASTELMELLA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società U.S. CASTELMELLA l’ammenda di Euro 115,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore VALERIO CERVATI per una ulteriore gara da scontare nella Coppa Italia o Coppa Regionale; d) di inibire a tutto il 22/10/2005 il dirigente accompagnatore sig. FRANCESCO FORNITO della società U.S. CASTELMELLA; e) si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it