COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO IN PROPRIO del calciatore MASSA THOMAS 6°Torneo Luigi Arlati – Cornate Gara del 04/07/2005 tra Galattici/Amici C.U. n.1bis del Comitato di Monza
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO IN PROPRIO del calciatore MASSA THOMAS 6°Torneo Luigi Arlati - Cornate
Gara del 04/07/2005 tra Galattici/Amici
C.U. n.1bis del Comitato di Monza
Il calciatore in oggetto ha presentato reclamo avverso la decisione del GS che lo ha squalificato sino al
31/03/2006, lamentando che si è limitato a protestare nei confronti del direttore di gara, senza strattonarlo e/o
toccarlo.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è pervenuto entro i termini regolamentari, sentito
il reclamante e telefonicamente l’arbitro a chiarimenti ha precisato che il calciatore MASSA, ha tenuto nei
suoi confronti un comportamento irriguardoso, pronunciando frasi offensive nei confronti degli organi Federali
e del Commissario di Campo.
Considerata la gravità del suddetto comportamento, si ritiene equo mitigare la squalifica comminata dal GS.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore MASSA THOMAS a tutto il 30/11/2005
Si dispone inoltre l’accredito della tassa già versata.
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