COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29/09/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Cilavegna – Campionato 1^ Cat. Girone I Gara del 18/09/2005 tra Cilavegna/Giussago

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29/09/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Cilavegna – Campionato 1^ Cat. Girone I Gara del 18/09/2005 tra Cilavegna/Giussago La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.C. CILAVEGNA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società A.S. GIUSSAGO avrebbe fatto partecipare i calciatori REALI STEFANO e MARIO BENEDETTO CAVALLONI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società A.S. GIUSSAGO non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.3 datato 14/07/2005 del CRL il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società A.S. GIUSSAGO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società A.S. GIUSSAGO l’ammenda di Euro 115,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare i calciatori REALI STEFANO e MARIO BENEDETTO CAVALLONI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 29/10/2005 il dirigente accompagnatore sig. ALFREDO ARRIGONI della società A.S. GIUSSAGO Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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