COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29/09/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C.O. Lograto – Campionato 3^ Cat. Girone D Gara del 18/09/2005 tra Or. Young Boys/Or. Lograto

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29/09/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C.O. Lograto – Campionato 3^ Cat. Girone D Gara del 18/09/2005 tra Or. Young Boys/Or. Lograto La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.C.O. LOGRATO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società OR. YOUNG BOYS avrebbe fatto partecipare il calciatore PIANTONI LORENZO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società OR.YOUNG BOYS non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.37 datato 12/05/2005 del Comitato di BRESCIA il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società OR. YOUNG BOYS la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società OR. YOUNG BOYS l’ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore PIANTONI LORENZO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 29/10/2005 il dirigente accompagnatore sig. CARLO MURANO della società OR. YOUNG BOYS Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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