COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Brera Calcio – Campionato Prom. Girone F Gara del 18/09/2005 tra Bressana/Brera (C.U. n.12 del C.R.L. datato 21/9/2005)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Brera Calcio – Campionato Prom. Girone F
Gara del 18/09/2005 tra Bressana/Brera
(C.U. n.12 del C.R.L. datato 21/9/2005)
La società BRERA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ALBERTO SALOMONI per 6 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, rileva: a seguito del reclamo, Questa Commissione ha sentito telefonicamente il direttore di gara, il quale ha precisato che la testata data dal SALOMONI all’avversario non ha causato alcun danno o conseguenza dolorosa.
Pertanto, la sanzione inflitta dal GS può trovare una lieve attenuazione.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore ALBERTO SALOMONI a 5 GARE.
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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