COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Veduggio – Campionato 2^ Cat. Girone I Gara del 01/09/2005 tra A.C. Veduggio/Audace Osnago
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Veduggio – Campionato 2^ Cat. Girone I
Gara del 01/09/2005 tra A.C. Veduggio/Audace Osnago
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.C. Veduggio, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società AUDACE OSNAGO avrebbe fatto partecipare il calciatore MANUELE TERUZZI in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari;
Rilevato che copia dello stesso non è stata inviata alla controparte come previsto dall’art.42 comma 6 del CGS.
RESPINGE
Il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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