COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Nuovo Calcio MI3 – Campionato Jun Reg. Girone N Gara del 17/09/2005 tra Sancolombano/Nuovo Calcio MI3

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Nuovo Calcio MI3 – Campionato Jun Reg. Girone N Gara del 17/09/2005 tra Sancolombano/Nuovo Calcio MI3 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società NUOVO CALCIO MI3, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società SANCOLOMBANO avrebbe fatto partecipare il calciatore GIOVANNI FUSARI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società SANCOLOMBANO non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.41 datato 29/04/2005 del C.R.L., il calciatore GIOVANNI FUSARI risulta squalificato e, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in esame: Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla società SANCOLOMBANO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società SANCOLOMBANO l’ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore GIOVANNI FUSARI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 06/11/2005 il dirigente accompagnatore sig. ANGELO PIZZOCRI della società SANCOLOMBANO. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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