COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Calcio Canegrate – Campionato Femminile Serie D Gir. A Gara del 25/09/2005 tra Calcio Canegrate/La Benvenuta
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Calcio Canegrate – Campionato Femminile Serie D Gir. A
Gara del 25/09/2005 tra Calcio Canegrate/La Benvenuta
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società C. CANEGRATE, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società LA BENVENUTA avrebbe fatto partecipare la calciatrice ALESSANDRA MANFRINATO in quanto priva di autorizzazione ex art.34 comma 3 delle NOIF;
Rilevato che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari;
Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte;
Rilevato che con provvedimento pubblicato sul CU n.13 del 29/09/2005, la calciatrice ALESSANDRA MANFRINATO è stata autorizzata a partecipare all’attività agonistica organizzata dalla LND ai sensi dell’art.34 comma 3 delle NOIF e, di conseguenza il reclamo è infondato in quanto sin dal 23/09/2005 la calciatrice aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare
RESPINGE
Il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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