COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 13/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Codognese – Campionato 3^ Cat. Girone B Gara del 25/09/2005 tra Codognese/Nuova Zorlesco

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 13/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Codognese – Campionato 3^ Cat. Girone B Gara del 25/09/2005 tra Codognese/Nuova Zorlesco C.U. n.7 del Comitato di LODI datato 29/09/2005 La società CODOGNESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore LUCCHINI G. Luca per 6 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione comminata. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari e. dopo aver letto gli atti rileva: come descritto nel rapporto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, il calciatore LUCCHINI dopo aver subito un fallo di gioco, colpiva “con alcuni pugni di lieve entità” un calciatore avversario. Successivamente lo stesso LUCCHINI sputava contro un calciatore della squadra avversaria, colpendolo al petto. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal calciatore LUCCHINI la sanzione comminatagli dal GS appare equa e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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