COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 13/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico del sig. Claudio RAPETTI, tesserato U.S. PESCHIERA BORROMEO CALCIO e della società U.S. PESCHIERA BORROMEO CALCIO, il primo per rispondere della violazione dell’art.39 comma 2 del Regolamento della LND nonché della violazione dell’art.1 comma 1 del CGS, la seconda per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.2 comma 4 per la violazione ascritta al suo tesserato.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 13/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico del sig. Claudio RAPETTI, tesserato U.S. PESCHIERA BORROMEO CALCIO e della società U.S. PESCHIERA BORROMEO CALCIO, il primo per rispondere della violazione dell’art.39 comma 2 del Regolamento della LND nonché della violazione dell’art.1 comma 1 del CGS, la seconda per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.2 comma 4 per la violazione ascritta al suo tesserato. E’ pacifico che il sig. Pietro MANTOVANO, già dirigente accompagnatore dell’U.S. PESCHIERA BORROMEO e padre del calciatore Mauro MANTOVANO che militava nella detta U.S. PESCHIERA BORROMEO e faceva parte della squadra iscritta al campionato UNDER 21, il 13 luglio 2002 ha consegnato al sig. RAPETTI “con incarico di direttore sportivo della società” (cfr. dichiarazione dello stesso in pari data) assegno di Euro 1000,00 per ottenere lo svincolo dei calciatori della PESCHIERA BORROMEO facenti parte della squadra UNDER 21, campionato al quale la società non intendeva più iscriversi. E’ lo stesso deferito sig. RAPETTI che con l’appena citate dichiarazioni, riconosce di essersi impegnato a “consegnare alla FIGC, come da accordi presi, l’elenco dei calciatori UNDER 21 come da allegato” e da atto di ricevere assegni di Euro 1000,00. Non può ritenersi provato che il sig. RAPETTI abbia direttamente richiesto e trattato con il sig. MANTOVANO il corrispettivo, come sostenuto nella denunzia; è pur certo che il ruolo dello stesso RAPETTI sia stato tutt’altro che marginale avendo egli stesso riconosciuto di aver avuto “apposito incontro presso la sede sociale del PESCHIERA BORROMEO” con il sig. MANTOVANO, ed essendo evidente che lo stesso era perfettamente a conoscenza delle trattative intercorse della somma che il MANTOVANO doveva versare ed aveva, quanto meno, l’incarico di ricevere l’assegno e di sottoscrivere ricevute ed impegni. Il RAPETTI con il suo comportamento ha dunque violato l’art.1 del CGS e l’art,39 comma 2 del Regolamento della LND e dalla responsabilità del tesserato consegue l’ex art.2 comma 4 del CGS la responsabilità oggettiva della società. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DICHIARA Claudio RAPETTI responsabile delle violazioni ascrittegli e COMMINA allo stesso l’inibizione a tutto il 30 Aprile 2006 COMMINA alla U.S. PESCHIERA BORROMEO CALCIO oggettivamente responsabile dell’operato del proprio tesserato l’ammenda di Euro 1000,00. Si comunichi direttamente ai deferiti ed al Procuratore Federale a cura della Segreteria del CRL.
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