COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Castiglione – Campionato Jun. Prov. Girone B Gara del 01/10/2005 tra Castiglione Olona – U.S. Solbiatese C.U. n.8 del Comitato di Varese datato 06/10/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Castiglione – Campionato Jun. Prov. Girone B Gara del 01/10/2005 tra Castiglione Olona – U.S. Solbiatese C.U. n.8 del Comitato di Varese datato 06/10/2005 La società A.C.CASTIGLIONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori Andrea SPREAFICO per 2 GARE; Filippo BILATO per 1 GARA; Paolo CASTELLUZZO sino al 05/02/2006 ed ha disposto l’ammenda di 150,00 Euro a carico della società, lamentando che tutte le decisioni del GS sarebbero ingiustificate per i fatti accaduti. In particolare ci si duole che la condotta ascritta al calciatore CASTELLUZZO non sia stata valutata tenendo conto del caso fortuito. In merito, invece, alle ammende la reclamante contesta i fatti posti a fondamento della decisione in prime cure. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova; preso atto del reclamo inoltrato dalla società, evidenzia preliminarmente e pregiudizialmente l’inammissibilità dei reclami avverso le squalifiche dei calciatori SPREAFICO e BILATO ex art.41 n.3 del CGS. Per quanto concerne la posizione del calciatore CASTELLUZZO si rileva che per i fatti che gli sono stati ascritti la sanzione disposta in prime cure appare del tutto congrua e meritevole di conferma. Tenuto conto del contenuto degli atti ufficiali appare, altresì, adeguata l’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto, dichiarando l’inammissibilità del reclamo per le posizioni dei calciatori SPREAFICO e BILATO, dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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