COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Cologno Calcio – Campionato Jun. Prov. Girone C Gara del 17/09/2005 tra Gessate/Cologno C.U. n.6 del Comitato di Monza datato 29/09/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Cologno Calcio – Campionato Jun. Prov. Girone C Gara del 17/09/2005 tra Gessate/Cologno C.U. n.6 del Comitato di Monza datato 29/09/2005 La società COLOGNO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha adottato le seguenti sanzioni: perdita della gara per 0-3; inibizione sino al 15/10/2005 del dirigente accompagnatore ANTONIO GARGANO; ammenda di 16,00 Euro, lamentando che si era limitata a tenere in distinta 6 calciatori nati negli anni 1985/1986. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: come ha correttamente affermato il GS nel provvedimento, la COLOGNO CALCIO ha nel corso della gara, effettivamente impiegato 6 calciatori fuori quota, in violazione del Regolamento (CU n.1 del CRL datato 01/07/2005 A/9 punto 3 comma b). Pertanto il reclamo proposto non può essere accolto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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