COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Orat. Foresto Sparso – Campionato Jun. Prov. Girone C Gara del 01/10/2005 tra Casazza/Foresto Sparso
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 del 20/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Orat. Foresto Sparso – Campionato Jun. Prov. Girone C
Gara del 01/10/2005 tra Casazza/Foresto Sparso
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società FORESTO SPARSO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante la società CASAZZA avrebbe fatto partecipare come assistente arbitrale il calciatore MICHELE CORTESI in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari;
Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte;
Rilevato che la società CASAZZA non ha inviato le proprie deduzioni;
Rilevato che, come da C.U. n.9 del Comitato di BERGAMO datato 15/09/2005 il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame, nemmeno come assistente arbitrale ai sensi dell’art.12 comma 5 lett.h del CGS.
Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
In accoglimento del reclamo come sopra proposto
a) di comminare alla società CASAZZA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società CASAZZA l’ammenda di Euro 80,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore MICHELE CORTESI per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 20/11/2005 il dirigente accompagnatore sig. Ivano CASSIS della società CASAZZA
Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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