COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Calcio Ceranova – Campionato 3^ Cat. Girone B Gara del 25/09/2005 tra Calcio Ceranova/Volante Roncaro

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Calcio Ceranova – Campionato 3^ Cat. Girone B Gara del 25/09/2005 tra Calcio Ceranova/Volante Roncaro La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminata la documentazione allegata e precisamente la ricevuta della raccomandata in data 27/09/2005 dalla quale risulta che la reclamante aveva tempestivamente inviato alla controparte copia del reclamo inoltrato al Giudice Sportivo, pur non avendo allegato allo stesso la ricevuta della raccomandata, vista la giurisprudenza costante della CAF sul punto, visto l’art.32 comma 5 del CGS, ritenendo insussistente la inammissibilità dichiarata dall’organo di primo grado Questa Commissione Disciplinare ANNULLA La decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di PAVIA.
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