COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Palosco – Campionato 1^ Cat. Girone C Gara del 02/10/2005 tra Colle Alto/Palosco C.U. n.14 del CRL datato 06/10/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Palosco – Campionato 1^ Cat. Girone C Gara del 02/10/2005 tra Colle Alto/Palosco C.U. n.14 del CRL datato 06/10/2005 La società PALOSCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Pierangelo BRIANZA sino al 14/12/2005, lamentando che il calciatore si sarebbe limitato a protestare verbalmente con l’arbitro senza mai toccarlo né, tanto meno, spingerlo. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente indicato che il BRIANZA, ha spinto il direttore di gara rivolgendogli espressioni minacciose. Rileva altresì che la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante, trattandosi di mera allegazione di parte, è priva di qualsiasi valenza probatoria e, quindi, non idonea a confutare quanto indicato nel referto arbitrale. Osserva, infine, che il comportamento scorretto tenuto dal BRIANZA nei confronti del direttore di gara giustifica pienamente la sanzione comminatagli dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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