COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Siziano Calcio – Campionato 2^ Cat. Girone R Gara del 25/09/2005 tra Siziano/Mortara C.U. n.9 del Comitato di Pavia datato 29/09/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Siziano Calcio – Campionato 2^ Cat. Girone R Gara del 25/09/2005 tra Siziano/Mortara C.U. n.9 del Comitato di Pavia datato 29/09/2005 La società SIZIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il dirigente accompagnatore sig. Lino NICORA sino al 25/11/2006, lamentando che i fatti accaduti non corrisponderebbero a quanto riportato nel referto arbitrale. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è indicato che il NICORA, oltre ad aver rivolto frasi gravemente offensive nei confronti del direttore di gara, lo ha anche spinto, cercando di colpirlo con calci, pugni e con uno sputo e non riuscendovi grazie all’intervento dei calciatori. L’arbitro, tuttavia, contattato telefonicamente, ha precisato che il tentativo di sferrare calci, pugni e uno sputo si è verificato allorquando il NICORA si trovava ad una distanza tale da escludere che il tentativo si potesse concretizzare. In ragione di ciò, tenuto conto dei criteri adottati da Questa Commissione in casi analoghi, si ritiene che la sanzione comminata dal GS sia sproporzionata rispetto alla gravità del comportamento, pur altamente censurabile, tenuto dal NICORA. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE L’inibizione a tutto il 30/06/2006 del dirigente accompagnatore sig. Lino NICORA Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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