COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Arzago – Campionato 3^ Cat. Girone E Gara del 09/10/2005 tra Farese/Arzago C.U. n.7 del Comitato di Bergamo datato 13/10/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Arzago – Campionato 3^ Cat. Girone E
Gara del 09/10/2005 tra Farese/Arzago
C.U. n.7 del Comitato di Bergamo datato 13/10/2005
La società U.S. ARZAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Leonardo GRITTI per 5 GARE, lamentando che la sanzione irrogata al proprio tesserato sarebbe eccessivamente severa e che l’espulsione dal terreno di gioco sarebbe stata decretata per doppia ammonizione. Chiede di conseguenza una riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato che il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, sentita personalmente la reclamante, si evince che il calciatore sanzionato pur rendendosi responsabile dei fatti che gli sono stati contestati e pur nella sua qualità di capitano merita, una squalifica graduata rispetto a quella disposta in prime cure.
Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Leonardo GRITTI a 4 GARE.
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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