COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Virtus Senago – Campionato 3^ Cat. Girone B Gara del 02/10/2005 tra Bovisa 84/Virtus Senago C.U. n.11 del Comitato di Milano datato 13/10/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Virtus Senago – Campionato 3^ Cat. Girone B Gara del 02/10/2005 tra Bovisa 84/Virtus Senago C.U. n.11 del Comitato di Milano datato 13/10/2005 La società VIRTUS SENAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ANTONIO BARBERA per 3 GARE ed inibito il dirigente accompagnatore sig. Giovanni CORTELLINO sino al 23/01/2006, lamentando che la decisione del direttore di gara avverso la condotta del calciatore BARBERA sarebbe stata affrettata e non si sarebbe concretizzata nei termini indicati dall’arbitro. In merito all’inibizione del sig. CORTELLINO si negano i fatti contestati. In entrambi i casi si chiede l’annullamento delle sanzioni. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, preliminarmente si rileva che il reclamo avverso la squalifica del calciatore BARBERA è inammissibile (ex art. 17 n.8 del CGS) perché sottoscritto dal Presidente CORTELLINO inibito. Esaminato il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si evince che il sig. CORTELLINO si è pacificamente reso responsabile dei fatti che gli sono stati ascritti. La sanzione disposta in prime cure, pertanto, merita la più totale conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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