COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Nuova Ronchese Camp. 2^ Cat. Gir. I Gara del 16/10/2005 tra Nuova Ronchese/San Zeno C.U. n.13 del Comitato di LECCO datato 20/10/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Nuova Ronchese Camp. 2^ Cat. Gir. I Gara del 16/10/2005 tra Nuova Ronchese/San Zeno C.U. n.13 del Comitato di LECCO datato 20/10/2005 La società NUOVA RONCHESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore NICOLA VAGHI sino al 23/02/2006, lamentando che il VAGHI non ha volontariamente colpito l’arbitro con il pallone alle gambe, né lo ha insultato, limitandosi a protestare. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentati, rileva: l’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha precisato che il VAGHI non ha calciato il pallone nei suoi confronti volontariamente e con violenza. Nel contempo ha confermato le frasi offensive pronunciate dal calciatore nei suoi confronti. La gravità del suddetto comportamento giustifica una lieve riduzione della squalifica comminatagli. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica del calciatore NICOLA VAGHI a tutto il 15/01/2006 Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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