COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Pralboino Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara del 22/10/2005 tra Isorella/Pralboino C.U. n.11 del Comitato di BRESCIA datato 27/10/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Pralboino Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara del 22/10/2005 tra Isorella/Pralboino C.U. n.11 del Comitato di BRESCIA datato 27/10/2005 La società PRALBOINO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i dirigenti PAOLO FRANCHI, MAURO SABATTI, il calciatore MICHELE CAMERINI sino al 20/12/2005 e il tecnico sig. GIUSEPPE SERAFINI sino al 15/01/2006, lamentando che i dirigenti, il calciatore e l’allenatore sanzionati, si sono limitati a chiedere spiegazioni e ad avanzare rimostranze per i gravi errori tecnici commessi dal direttore di gara. Nel contempo la società reclamante chiede la ripetizione della gara in relazione ai gravi errori tecnici commessi dall’arbitro. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentati, e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, osserva: la richiesta della ripetizione della gara per errori tecnici dell’arbitro è inammissibile. Dall’esame del rapporto arbitrale si rileva che il direttore di gara alla fine della stessa è stato minacciato e insultato verbalmente dai dirigenti FRANCHI e SABATTI; nonché dal tecnico SERAFINI, mentre il calciatore CAMERINI ha altresì spintonato l’arbitro. A fronte delle risultanze del rapporto arbitrale, il quale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, le deduzioni svolte dalla società reclamante costituiscono mere allegazioni di parte prive di valore probatorio. La gravità dei comportamenti tenuti dai dirigenti FRANCHI e SABATTI e dal tecnico SERAFINI giustifica una graduazione delle squalifiche comminategli. La squalifica al calciatore CAMERINI merita invece di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE le squalifiche dei dirigenti PAOLO FRANCHI e MAURO SABATTI al 20/11/2005 e del tecnico GIUSEPPE SERAFINI a tutto il 30/11/2005, conferma per il resto le decisioni del GS. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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