COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO del calciatore ANGELO CARMINATI, della società A.C. ASPERIAM e del di lei Presidente pro tempore.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO del calciatore ANGELO CARMINATI, della società A.C. ASPERIAM e del di lei Presidente pro tempore. La Commissione Tesseramenti, con delibera del 20/01/2005, accogliendo il reclamo proposto dalla sig.ra Nadia CARLESSI, madre del minore Angelo CARMINATI, ha deliberato la nullità del Tesseramento del calciatore Angelo CARMINATI in favore della società A.C. ASPERIAM, accertando che la firma della società deferita apposta sul modulo di richiesta del tesseramento era palesemente apocrifa e deferendo a Questa Commissione il calciatore stesso, l’A.C. ASPERIAM ed il Presidente del quest’ultima per violazione degli artt.1 e 8 del CGS, “per aver contribuito a firmare una richiesta di tesseramento invalida”. La C.D. sentito il calciatore Angelo CARMINATI, i due genitori ed il Presidente dell’A.C. ASPERIAM, sig. Giuseppe CARNE in carica dalla stagione sportiva 2004/2005; esaminata la documentazione in atti osserva: è evidente che un soggetto non individuato ma sicuramente appartenente all’A.C. ASPERIAM, unica interessata, ha non solo apposto la firma della madre del calciatore Angelo CARMINATI ma ha grossolanamente alterato il modulo di tesseramento già sottoscritto dal calciatore stesso e dal padre Gianmaria CARMINATI. Su quest’ultimo modulo, infatti, è apposto il segno X nella casella “vincolo annuale”, mentre per quello depositato presso la Federazione, detto segno è “sbianchettato” ed apposto sulla casella “vincolo pluriennale”. All’epoca dei fatti Presidente della società era il sig. Silvio CAFFI, che ha in tale veste, sottoscritto la richiesta di tesseramento non valida, partecipando, quindi, comunque, alla formazione di una richiesta di tesseramento; risulta che lo stesso non fa più parte della dirigenza dell’A.C. ASPERIAM, mentre non è stato possibile accertare se lo stesso sia ancora tesserato o meno, ma la circostanza, a parere di Questa Commissione non ha rilevanza in quanto la sanzione, nel caso colpisca un soggetto non più tesserato, può essere comminata e scontata con decorrenza dall’eventuale nuovo tesseramento. Nessuna responsabilità può essere attribuita al minore, estraneo ai fatti ed al quale non è certo demandato il compito di verificare la regolarità e la completezza della lista di tesseramento. Per tali motivi la Commissione Disciplinare DICHIARA La società A.C. ASPERIAM ed il Presidente dell’epoca sig. Silvio CAFFI responsabili delle violazioni ascrittegli e per gli effetti COMMINA Alla società l’ammenda di euro 500,00 ed al Presidente sig. Silvio CAFFI l’inibizione di MESI 6 da scontarsi se ancora tesserato dalla comunicazione della presente delibera se non più tesserato con decorrenza dal nuovo eventuale tesseramento. Si comunichi direttamente alle parti a cura della segreteria del CRL.
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