COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.P. Cusago Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. M Gara del 30/10/2005 tra Sedriano/Cusago C.U. n.18 del CRL datato 04/11/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.P. Cusago Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. M
Gara del 30/10/2005 tra Sedriano/Cusago
C.U. n.18 del CRL datato 04/11/2005
La società CUSAGO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore RAFFAELE LANDI per 4 GARE, lamentando che la sanzione comminata sarebbe eccessiva rispetto al comportamento tenuto dal calciatore. Chiede di conseguenza una riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che il calciatore LANDI è stato espulso al 37° del T e dopo che gli veniva mostrato il cartellino roso dava una “pacca” sulla spalla del direttore di gara dicendogli “bravo arbitro”.
Tenuto conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione appare equo graduare la squalifica disposta dal GS di prime cure.
Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore RAFFAELE LANDI a 2 GARE
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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