COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Muggiano Camp. 3^ Cat.. Gir. B Gara del 23/10/2005 tra Muggiano/Bovisa C.U. n.13 del Comitato di MILANO datato 27/10/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Muggiano Camp. 3^ Cat.. Gir. B Gara del 23/10/2005 tra Muggiano/Bovisa C.U. n.13 del Comitato di MILANO datato 27/10/2005 La società MUGGIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i vari calciatori della società e comminato alla stessa l’ammenda di Euro 166,00. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante e l’arbitro, in conseguenza di alcune incongruenze e omissioni del rapporto dallo stesso redatto, osserva che il direttore di gara ha spiegato di aver omesso di riportare nel referto l’espulsione del calciatore MAURO TIRAGALLO (n14 del BOVISA) e l’ammonizione dei calciatori MASSIMILIANO COVINI (n.8) e MATTEO PALMONARI (n.5), entrambi del BOVISA, di aver ulteriormente errato nell’indicare i tempi dell’ammonizione e della espulsine del calciatore SIMONE CREPALDI (n.11 del MUGGIANO). Ha poi confermato che quest’ultimo calciatore, dopo essere stato ammonito per proteste, è stato, qualche tempo dopo espulso per insulti e scorrettezze nei confronti di un avversario; ha, infine, fornito una dettagliata descrizione del calciatore che lo ha ingiuriato e minacciato al termine della gara, precisando che lo stesso era, il capitano, del MUGGIANO. Ha altresì confermato le modalità dell’espulsione del calciatore Luca TOFFANIN. Tutto ciò premesso la Commissione osserva che le sanzioni comminate appaiono corrette in relazione al comportamento dei vari calciatori, così come l’ammenda comminatagli. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa, rimettendo gli atti al GS per i provvedimenti di sua competenza relativamente ai calciatori MAURO TIRAGALLO, MASSIMILIANO COVINI e MATTEO PALMONARI della società BOVISA.
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