COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pro Cittiglio F.C. Camp. 3^ Cat.. Gir. B Gara del 30/10/2005 tra Caravate/Pro Cittiglio

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pro Cittiglio F.C. Camp. 3^ Cat.. Gir. B Gara del 30/10/2005 tra Caravate/Pro Cittiglio La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società PRO CITTIGLIO, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società CARAVATE avrebbe fatto partecipare il calciatore ALESSANDRO COSTANTINI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società F.C. CARAVATE non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da CU n.38 datato 19/05/2005 del Comitato di VARESE il calciatore risulta squalificato per UNA GARA, di conseguenza non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto. Rilevato che detto calciatore ha partecipato a tutte le gare del Campionato disputate sino alla gara in questione e di conseguenza non ha scontato la squalifica. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS , la Commissione Disciplinare DELIBERA a) di comminare alla società FC CARAVATE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società FC CARAVATE l’ammenda di Euro 250,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza, tenuto conto del numero delle gare alle quali ha partecipato in posizione irregolare c) di squalificare il calciatore ALESSANDRO COSTANTINI per ulteriori TRE GARE in aggiunta a quella non ancora scontata d) di inibire a tutto il 31/01/2006 il sig. STEFANO BACCO dirigente accompagnatore della società FC CARAVATE Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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