COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Sondalo Camp. 3^ Cat. Gir. UNICO Gara del 30/10/2005 tra Pol. Villa/Sondalo C.U. n.15 del Comitato di Sondrio datato 03/11/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Sondalo Camp. 3^ Cat. Gir. UNICO Gara del 30/10/2005 tra Pol. Villa/Sondalo C.U. n.15 del Comitato di Sondrio datato 03/11/2005 La società SONDALO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ALESSANDRO TAM per 8 GARE, lamentando che il TAM ha spinto l’arbitro da tergo involontariamente. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha precisato che il TAM lo aveva spinto da tergo, senza protestare e/o insultarlo, facendolo cadere nelle braccia di un calciatore della medesima squadra reclamante. Alla luce delle suddette condotte dichiarazioni dell’arbitro in mancanza di proteste e/o frasi offensive si deve desumere che il comportamento tenuto dal TAM non è stato volontario. Ciò posto, la squalifica comminata dal GS al calciatore può essere mitigata. Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore ALESSANDRO TAM a 5 GARE. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante
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