COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ACP Gobetti Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara del 30/10/2005 tra Gobetti/Fornari Sport C.U. n.14 del Comitato di MILANO datato 04/11/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ACP Gobetti Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara del 30/10/2005 tra Gobetti/Fornari Sport C.U. n.14 del Comitato di MILANO datato 04/11/2005 La società GOBETTI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato di comminare alla società reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, ai sensi dell’art.12 del CGS, lamentando che la gara in questione non si è disputata per fatti che non le possono essere ascritti in quanto conseguenti all’illegittima ed arbitraria condotta colpevole di terzi. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: preliminarmente e pregiudizialmente che al reclamo non è stata allegata copia della attestazione dell’invio alla controparte di copia del reclamo stesso. P.Q.M. Ai sensi ed agli effetti dell’art.42 del CGS dichiara INAMMISSIBILE il reclamo proposto. Dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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