COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Gavarnese Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. D Gara del 23/10/2005 tra Gavarnese / Vertovese C.U. n.9 del Comitato di Bergamo datato 27/10/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Gavarnese Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. D
Gara del 23/10/2005 tra Gavarnese / Vertovese
C.U. n.9 del Comitato di Bergamo datato 27/10/2005
La società GAVARNESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Walter GHILARDI per 6 GARE, lamentando che la squalifica era eccessiva.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito l’arbitro telefonicamente, il quale ha precisato che il calciatore sanzionato ha tenuto un comportamento irriguardoso ma non minaccioso e violento; rilevato che di conseguenza la sanzione va adeguata all’effettivo comportamento tenuto.
Tanto premesso, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Walter GHILARDI a 5 GARE e dispone l’accredito della relativa tassa.
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