COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Robur Saronno Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 30/10/2005 tra Arnate/Robur Saronno C.U. n.14 del Comitato di LEGNANO datato 04/11/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Robur Saronno Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 30/10/2005 tra Arnate/Robur Saronno C.U. n.14 del Comitato di LEGNANO datato 04/11/2005 La società ROBUR SARONNO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ROBERTO BONAVENTURA per 4 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che letto il rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, il calciatore BONAVENTURA, lontano dall’azione di gioco, colpiva con un calcio un avversario; successivamente, alla notifica del provvedimento di espulsione, prima di uscire dal terreno di giuoco, teneva un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal calciatore BONAVENTURA la sanzione comminatagli dal GS appare congrua e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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