COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Templari Sangiano Camp. Femminile Serie D Gir. A Gara del 30/10/2005 tra Seregno/Templari Sangiano C.U. n.18 del CRL datato 04/11/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Templari Sangiano Camp. Femminile Serie D Gir. A
Gara del 30/10/2005 tra Seregno/Templari Sangiano
C.U. n.18 del CRL datato 04/11/2005
La società TEMPLARI SANGIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato la calciatrice SILVIA GHIRARDOSI per 4 GARE, lamentando che i fatti posti a fondamento della decisione impugnata si sarebbero svolti diversamente da quanto riferito dal direttore di gara. In particolare che la decisione di espellere la calciatrice sarebbe avvenuta sulla base di fatti non appresi direttamente dall’arbitro ma riferitegli da calciatrici della squadra avversaria. Chiede di conseguenza una riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che al 20° del 2° T la calciatrice sanzionata dopo che le veniva comminato il provvedimento di espulsione buttava in terra la fascia di capitano e mentre si allontanava dal terreno di gioco si rivolgeva al direttore di gara offendendolo e insultandolo. Di conseguenza in virtù degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione la sanzione disposta dal GS appare del tutto congrua e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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