COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Folgore Legnano Camp. 2^ Cat. Gir. N Gara del 30/10/2005 tra Folgore Legnano/Ravello C.U. n.15 del Comitato di LEGNANO datato 10/11/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Folgore Legnano Camp. 2^ Cat. Gir. N
Gara del 30/10/2005 tra Folgore Legnano/Ravello
C.U. n.15 del Comitato di LEGNANO datato 10/11/2005
La società FOLGORE LEGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore OMAR MONZANI sino al 12/12/2005, lamentando che la squalifica comminatagli era eccessiva in relazione al gesto di protesta posto in essere dal calciatore nei confronti dell’arbitro.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha precisato che il MONZANI ha protestato, urtandolo veementemente con il petto contro il proprio petto.
Considerata la gravità del suddetto comportamento, si giustifica una lieve riduzione della squalifica.
Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore OMAR MONZANI a 4 GARE
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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