COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sondrio Calcio Camp. Ecc. Gir. B Gara del 06/11/2005 tra Sondrio/Voluntas Osio Sotto C.U. n.19 del CRL datato 10/11/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sondrio Calcio Camp. Ecc. Gir. B Gara del 06/11/2005 tra Sondrio/Voluntas Osio Sotto C.U. n.19 del CRL datato 10/11/2005 La società SONDRIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore CARLO SERRA per 3 GARE, lamentando che i fatti ascritti al calciatore non corrispondono al vero perché diversamente da quanto motivato dal GS di prime cure non ha assolutamente colpito con violenza al viso un avversario con una pedata. Chiede di conseguenza una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si evince che al 38’ del 1°T il n.8 del SONDRIO sig. SERRA è stato espulso perché dopo aver subito un intervento falloso reagiva colpendolo con una gomitata al volto che causava una lieve emorragia al naso che terminava dopo le medicazioni. Pur prendendo atto dell’errore materiale del GS di prime cure che ha fatto riferimento ad una pedata anziché alla gomitata, tenendo conto di quanto riferito negli atti ufficiali e degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, appare del tutto meritevole di conferma la benevola sanzione disposta dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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