COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.G.S. Garbagnate Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara del 12/11/2005 tra Garbagnate/Groane 03 C.U. n.16 del Comitato di MILANO datato 17/11/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.G.S. Garbagnate Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara del 12/11/2005 tra Garbagnate/Groane 03 C.U. n.16 del Comitato di MILANO datato 17/11/2005 La società GARBAGNATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GIOVANNI LECCE per 3 GARE, lamentando che il calciatore non si è reso responsabile del fatto ascrittogli e, in ogni caso, l’eccessività della sanzione inflitta dal GS. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro nel suo rapporto descrive in modo chiaro e puntuale ciò che è successo al 48’ del 2° T nei pressi delle panchine delle due squadre. In particolare attribuisce proprio al calciatore sanzionato di aver colpito con un pugno un avversario; precisa inoltre che il LECCE era stato appena sostituito. Considerata la rilevanza dell’atto compiuto la sanzione del GS appare adeguata e pertanto, integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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