COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S.L. Manara Camp. Prom Gir. B Gara del 20/11/2005 tra Real Besana Lesmo/L. Manara C.U. n.21 del CRL datato 24/11/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S.L. Manara Camp. Prom Gir. B Gara del 20/11/2005 tra Real Besana Lesmo/L. Manara C.U. n.21 del CRL datato 24/11/2005 La società L. MANARA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GIOVANNI OLIVERI sino al 22/03/2006, lamentando che i fatti ascritti al calciatore sarebbero maturati a seguito di ripetute offese razziste indirizzate al medesimo calciatore che perdeva il controllo e veniva giustamente espulso per reazione posta in essere nei confronti di una avversario. La reclamante lamenta, altresì, che il calciatore sanzionato si sia rivolto in maniera concitata al direttore di gara senza intenzioni di colpirlo o di offenderlo. Chiede di conseguenza una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince inequivocabilmente che le motivazioni riportate nella decisione assunta dal GS di prime cure rispecchiano fedelmente i fatti contestati al calciatore OLIVERI. La sanzione è stata altresì graduata tenendo conto sia delle scuse poste dal calciatore al direttore di gara sia della qualifica di capitano. La decisione assunta in prime cure appare di conseguenza del tutto congrua e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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