COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Accademia Legnano Camp. 2^ Cat. Gir. N Gara del 20/11/2005 tra Accademia Legnano/Castanese C.U. n.17 del Comitato di LEGNANO datato 24/11/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Accademia Legnano Camp. 2^ Cat. Gir. N
Gara del 20/11/2005 tra Accademia Legnano/Castanese
C.U. n.17 del Comitato di LEGNANO datato 24/11/2005
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.C.ACCADEMIA LEGNANO avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore della stessa sino al 19/12/2005, lamentando l’eccessività della squalifica.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, evidenzia preliminarmente l’inammissibilità dello stesso ai sensi dell’art.41 n.3 del CGS il quale recita “non sono impugnabili in alcuna sede le inibizioni/squalifiche dei dirigenti, tecnici o massaggiatori sino ad UN mese.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA INAMMISSIBILE
Il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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