COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Aureliana Camp. Jun. Prov Gir. C Gara del 01/11/2005 tra Bussero/Aureliana C.U. n.12 del Comitato di MONZA datato 10/11/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Aureliana Camp. Jun. Prov Gir. C
Gara del 01/11/2005 tra Bussero/Aureliana
C.U. n.12 del Comitato di MONZA datato 10/11/2005
La società AURELIANA ha proposto reclamo avverso al decisione del GS che ha squalificato il calciatore STEFANO TESTA sino al 31/05/2006 chiedendo una riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, visti gli atti ufficiali, rileva che il comportamento del calciatore TESTA, sicuramente irriguardoso, ma non violento, può essere valutato con minor rigore. Di conseguenza
RIDUCE
La squalifica del calciatore STEFANO TESTA a tutto il 30/04/2006.
Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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